Maggio Giugno 2017 - Specialità e professioni a colloquio

Gli obblighi di sicurezza nelle strutture sanitarie

Abstract

Il Decreto legislativo n.81/2008 raccoglie le norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Prevede inoltre, in particolare a carico del datore di lavoro, l’obbligo di valutazione dei rischi, l’obbligo di nomina di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione e di un medico competente per la sorveglianza sanitaria degli operatori e degli ambienti di lavoro, l’obbligo di formazione specifica di tutti gli operatori e dirigenti, dipendenti e convenzionati.
Nell’ambito delle strutture sanitarie si possono distinguere principalmente rischi per la sicurezza dell’operatore (infortuni sul lavoro) e rischi per la salute dell’operatore (malattie professionali). Ma l’art.43 del decreto prevede l’obbligo di garantire la sicurezza non solo degli operatori ma anche di altre persone presenti nei luoghi di lavoro, gli assistiti nel caso delle strutture sanitarie. La legge n.24/2017 ha infatti poi riaffermato all’art.1 che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute.

PAROLE CHIAVE: sicurezza, assistenza sanitaria

Introduzione

La legge n.24/2017 afferma all’art.1 che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e si realizza mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie con il concorso del personale.

L’art. 5 della legge n.24/2017 prevede che i sanitari si attengano nell’esercizio professionale, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida accreditate presso l’Istituto Superiore di Sanità, oltre che alle leggi specifiche del settore.

Il D.Lgs n.81/2008 trova applicazione anche nelle strutture sanitarie per la tutela della sicurezza e della salute degli operatori e degli utenti nei luoghi di lavoro. Il medico titolare o responsabile di struttura si configura come datore di lavoro con gli obblighi di tutela connessi (artt. 17 e 18) a cui corrispondono obblighi per gli operatori dipendenti (art.20) e autonomi (art.21 e 26) ed i lavoratori eventualmente preposti alla vigilanza (art.19).
 

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