Settembre Ottobre 2017 - Privacy e "cura" dei dati in sanità

La privacy in ambito sanitario alla luce del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (2016/679)

Nella Relazione annuale dell’anno 2003 sull’attività del Garante per la protezione dei dati personali, il Prof. Rodotà così scriveva:

I dati sulla salute richiedono sempre una attenzione particolare, non solo perché così vuole la legge, ma perché essi rimandano alla nuda condizione umana, colgono la persona nei momenti di massima fragilità, rivelano la debolezza del corpo. E proprio il corpo, quello fisico e non quello disincarnato delle informazioni elettroniche, è oggi al centro di una attenzione che vuole scandagliarne ogni recesso, utilizzarne ogni possibilità. Qui l’intreccio tra elettronica, biologia e genetica ha già aperto scenari nuovi, insieme promettenti e inquietanti. Qui si gioca una partita essenziale per il futuro della protezione dei dati, la cui intensità diviene anche la condizione perché ciascuno possa godere delle grandi promesse della genetica” (1).

La “partita essenziale per il futuro della protezione dei dati” di cui parla il Prof. Rodotà, si gioca, auspicando di vincerla, con l’ingresso della figura del Responsabile per la protezione dei dati personali nella pubblica amministrazione come disposto dall’art. 37 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (2016/679) di cui si studieranno, nei prossimi articoli, ruolo, compiti e responsabilità (2).

Questo articolo parte da riflessioni sull’applicazione pratica della normativa privacy nel contesto sanitario, tra tutela di un diritto, utilizzi strumentali e abusi sui dati, ma successivamente allarga il suo obiettivo per meglio focalizzare il difficile punto di equilibrio tra la tutela del diritto alla riservatezza, l’obbligo di cura e gli interessi che ruotano attorno al mondo della Sanità.
 

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