Abstract
Gli Autori, dopo una rapida descrizione delle basi anatomopatologiche e fisiopatologiche dell’insufficienza renale, si addentrano nella problematica valutativa medico legale della stessa nei campi assistenziale e previdenziale.
L’Invalidità Civile costituisce, in Italia, la tutela assistenziale della minorazione psico-fisica sancita dalla legge n. 118 del 1971; tale legge tutela, dinanzi alla malattia, tutti i cittadini, inclusi coloro che non lavorano o non sono in età lavorativa. L’invalido civile è il soggetto che, se in età lavorativa (tra i 18 anni e l’età pensionabile), ha una riduzione della capacità lavorativa generica di oltre ⅓ (34%); se minorenne o oltre l’età pensionabile, ha una difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell’età. A corredo della domanda per il riconoscimento di invalidità civile può essere presentata quella per legge n. 104 del 1992, che valuta lo svantaggio sociale, relazionale e lavorativo di un soggetto menomato.
La tutela INPS, al contrario, è una tutela previdenziale basata sull’esistenza, oltre del requisito sanitario sancito dalla legge n. 222 del 1984 (ossia l’aver capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti), del seguente requisito amministrativo: l’aver versato, in qualità di lavoratore, almeno 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di contribuzione e assicurazione, dei quali 156, pari a tre anni di contribuzione e assicurazione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In questo caso il soggetto tutelato, detto assicurato, può godere di una tutela della propria malattia in virtù della stipula di un’assicurazione sociale.
Parole chiave: Insufficienza renale, invalidità civile, invalidità previdenziale INPS